STATUTO

 

 

Art. 1

L’'associazione, avente le caratteristiche di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), prende il nome di Associazione Italiana Trapianti di Fegato ONLUS – per la vita – siglabile A.I.T.F. ONLUS. Essa è costituita a carattere Nazionale.

 

Art. 2

L’'associazione ha la sede nazionale in Torino.

Costituisce Delegazioni Regionali, Provinciali e Comunali tramite atto costitutivo registrato. La delegazione hanno gestione amministrativa autonoma, mentre rimangono vincolate da:

      - Unico tesseramento

      - Statuto, obiettivi e contenuti associativi

La sede nazionale potrà essere trasferita altrove su decisione del Consiglio Direttivo.

La sede Nazionale è domiciliata presso l’Ospedale Molinette di Torino, divisione di Gastroenterologia, Corso Bramante n°88, 10126 Torino.

Ogni cambiamento di sede dovrà essere pubblicizzato.

 

Art. 3

L’'associazione viene costituita per un tempo illimitato, non ha scopo di lucro ma esclusivamente solidaristico. Pertanto tutti i soci sono tenuti a presentare la propria opera volontaria e gratuita per il raggiungimento dei fini dell'’associazione.

 


CAPO II
(Oggetto dell’Associazione)


Art. 4

L’'associazione si propone di fornire informazioni sul trapianto di fegato, di sostenere moralmente e fornire il necessario aiuto concreto, diretto o indiretto, ad adulti e/o bambini prima e dopo il trapianto.

Si propone inoltre di collaborare o promuovere l’attività di studio, di formazione e di ricerca nell’ambito dei trapianti di organo.

È altresì scopo dell'’associazione stessa pubblicizzare e sensibilizzare l'’opinione pubblica sulle vitali problematiche della carenza dei donatori, nonché di curare ogni aspetto che direttamente o indirettamente favorisce il raggiungimento degli obiettivi succitati, o ne permette la realizzazione.

Destinatari dell’'attività dell'’Associazione sono:

             -  Persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche,  economiche, sociali e familiari.


Assistenza sociale e socio-sanitaria.

                                      -  Componenti collettività estere limitatamente agli aiuti umanitari.

L'’associazione potrà svolgere attività nei seguenti settori:

        - Assistenza sanitaria.

      -  Beneficienza.

      -  Formazione.

 

L'’A.I.T.F. potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad esso integrative, anche se svolte in assenza delle condizioni previste in questo articolo, purchè nei limiti consentiti dalla legge.

 

CAPO III

(soci, adesioni, dimissioni)

 

Art.5

L’'associazione è composta da soci:

·         Simpatizzanti.

·         Ordinari.

·         Sostenitori

·         Onorari

 

Art. 6

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore alle tre persone

 

Art. 7

Sono soci coloro che ne facciano domanda. L’'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Sono soci di diritto i soci fondatori.

I soci maggiori di età partecipano all'’Assemblea con diritto di voto e di parola.

Costituiscono l'’elettorato attivo e passivo degli organi sociali.

È espressamente vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

 

 

Art. 8

Sono soci onorari coloro che sono designati tali con decisione dell'’Assemblea Generale a maggioranza dei presenti, su proposta unanime del Consiglio Direttivo per meriti particolari afferenti agli scopi dell’Associazione.

I soci onorari non possono essere in numero superiore ai 3/10 degli associati.

 

Art. 9

Ogni socio può dimettersi dall'’Associazione.

La cessazione ha effetto con lo scadere dell'’anno in corso, purchè le dimissioni siano fatte per iscritto al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima.

È fatto salvo il potere del Consiglio Direttivo di accettare le dimissioni con effetto immediato.

È considerato altresì dimissionario il socio che non versi la propria quota entro il mese successivo a quello del sollecito.

Le dimissioni hanno effetto in tal caso dal giorno della deliberazione del Consiglio Direttivo che accerta l'’inadempienza.

L’Assemblea Generale con maggioranza dei ¾ dei votanti può deliberare, motivando, l’'esclusione di un socio dell’Associazione.

Al Consiglio Direttivo sono accordati i poteri di sospendere un associato per un periodo determinato in attesa delle deliberazioni dell’Assemblea Generale, nel caso in cui l'’associato abbia compiuti atti contrari allo Statuto, all’'Atto costitutivo alla legge, ovvero che possano arrecare grave pregiudizio agli scopi o alla immagine dell’'Associazione.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'’Associazione e i loro aventi causa non possono ripetere i contributi versati, né vantare diritti sul patrimonio dell'’Associazione.

 

CAPO IV

(Quote d’iscrizione)

 

Art. 10

La quota dei soci simpatizzanti deve essere inferiore a quella dei soci ordinari.

La quota dei soci sostenitori è la più elevata.

I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi quota associativa.

 

Art. 11

I soci simpatizzanti, ordinari o sostenitori dell'’Associazione versano nelle Casse sociali una quota annuale d’iscrizione.

L'’importo annuale della quota di partecipazione viene stabilito dall'’Assemblea Generale annualmente all'’atto dell'’approvazione del bilancio su proposta del Consiglio Direttivo.

Tale importo deve essere versato entro un mese dalla data della sua definizione o dalla comunicazione agli associati che non abbiano partecipato all'’Assemblea a mezzo di lettera raccomandata.

Nel caso in cui l'’Assemblea Generale non deliberi entro il mese di giugno di ogni anno il valore della quota, essa sarà pari a quella dell’anno precedente.

La quota annuale del socio ordinario è di Euro 77.50 salva diverse deliberazioni dell'’Assemblea.

 

 

 

CAPO V

(Organi sociali e Assemblea generale ordinaria e straordinaria)

 

Art. 12

Sono organi sociali:

      1)      L'’assemblea dei soci.

      2)      Il consiglio Direttivo.

      3)      Il Presidente.

      4)      Il Revisore contabile.

 

Art. 13

L’'assemblea Generale è costituita da tutti i soci simpatizzanti, ordinari, sostenitori e onorari.

I diritti di voto e di parola sono regolati dagli Art. 6, 7, 8 che precedono.

Il diritto di voto per l’'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi spetta agli associati ed ai partecipanti maggiori di età.

 

Art. 14

Le competenze dell’'Assemblea Generale ordinaria sono:

·         Deliberare la modificazione dello Statuto e dell’atto costitutivo e lo scioglimento dell'’Associazione.

·         Deliberare la nomina, la revoca e accettare le dimissioni del Consiglio direttivo

·         Verificare la validità delle votazioni e della nomina dei membri che compongono gli Organi dell’Associazione.

·         Deliberare l’'approvazione del budget e del bilancio annuale.

·         Proporre nuove iniziative ed attività di interesse dell'’Associazione o interventi comunque attinenti l’'Oggetto dell'’Associazione.

·         Esercitare ogni altro potere attribuito all'’Assemblea dall'’atto costitutivo, dallo Statuto e dal regolamento.

 

Art. 15

L’'assemblea Generale ordinaria e straordinaria è convocata dal Presidente.

Almeno una volta all'’anno deve essere convocata entro il mese di Aprile per l’'approvazione del bilancio.

La  convocazione stessa contenente l’'ordine del giorno è fatta mediante lettera raccomandata, o telegramma, indirizzato ai soci, o affissione all'’albo dell'’Associazione dell'’avviso di convocazione contenente l'’ordine del giorno, almeno 15 giorni prima della data stabilita per la stessa.

Ogni socio può delegare per iscritto a rappresentare a rappresentarlo in Assemblea Generale un altro socio.

Ogni socio non può esercitare più di due deleghe.

 




Art. 16

L’'Assemblea Generale straordinaria è convocata su richiesta di almeno 1/10 (un decimo) dei soci. 

L'ordine del giorno della convocazione dell'Assemblea dovrà in tal caso menzionare ogni argomento indicato nelle richieste dei soci.

 

Art.17

Ogni membro partecipa all'’Assemblea Generale con eguale diritto di voto, fatte salve le deleghe.

Il Presidente ha i poteri d’'ordine nello svolgimento dei lavori d'’Assemblea:

·         Attribuisce la parola ai membri che, avendone diritto, ne facciano richieste.

·         Mette ai voti gli ordini del giorno.

·         Proclama i risultati delle votazioni.

·         Può allontanare chiunque turbi i lavori dell'’Assemblea e ha ogni altro potere necessario allo svolgimento dei lavori stessi.

L'’Assemblea ordinaria e straordinaria delibera in prima convocazione a maggioranza dei voti con la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione la deliberazione è presa a maggioranza di voti, qualunque sia il numero dei presenti.

 

Art. 18

Per modificare l’'atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza in Assemblea regolarmente convocata, di almeno 3/4 dei soci aventi diritto, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’'Associazione e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci aventi diritto.

 

Art. 19

Le deliberazioni dell’'Assemblea Generale, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario, sono a cura di quest’ultimo allegate al libro dei verbali dell’'Assemblea.

Il libro dei verbali dell'’Associazione Generale con i relativi allegati debbono essere custoditi nella sede sociale e rimanere a disposizione di tutti gli associati, i quali possono richiederne copia fotostatica sul semplice pagamento del costo di riproduzione.

Le deliberazioni prese all'’Assemblea Generale non possono essere portate a conoscenza di terzi, in tutto o in parte ove sussistono ragionevoli motivi deliberati dal Consiglio Direttivo.

 

CAPO IV

(Consiglio Direttivo e presidente)

 

Art. 20

L'’associazione è gestita da un Consiglio Direttivo formato da un minimo di 3 e da un massimo di 15 Consiglieri, nominati e revocati dall'’Assemblea Generale, scelti tra i soci dell’'Associazione, a maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono validamente prese a maggioranza allorchè siano presenti alla seduta almeno la metà dei Consiglieri in carica.

Inoltre nel Consiglio Direttivo vengono cooptati con diritto di voto i Presidenti delle Delegazioni territoriali.

 

Art.21

La durata del mandato di consigliere è di 5 anni.

Nel caso di impedimento o di dimissioni, ovvero di cessazione della carica di Consigliere, il Consiglio Direttivo può cooptare altro socio per terminare il mandato originale con la successiva approvazione da parte della prima Assemblea Generale.

I Consiglieri sono rieleggibili al termine del proprio mandato.

 

Art. 22

Il Consiglio Direttivo nomina un Presidente, un eventuale Vice Presidente, un Tesoriere ed un Segretario, scelti fra i propri membri.

Le funzioni del Tesoriere e del Segretario sono stabilite nel regolamento.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'’Associazione.

 

Art.23

Il Presidente rappresenta l’'Associazione verso i terzi ed in giudizio convoca l'’Assemblea Generale ed il Comitato Direttivo che presiede, nonché provvede ad ogni altra funzione attribuitagli dall'’Atto Costitutivo, dallo Statuto o dall’'Assemblea Generale per incarichi con oggetto definito e con tempi determinati.

Nel caso di impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono assunte dal Vice Presidente e nel caso di assenza o di impedimento di questi, dal Consigliere più anziano.

È Consigliere più anziano colui che ha raggiunto il maggior numero di voti in sede di elezione al Consiglio Direttivo, nel caso di parità di voti il Consigliere che abbia l’'età più elevata.

 

Art. 24

Il Consiglio Direttivo può svolgere ogni atto necessario o utile al raggiungimento degli scopi per i quali l'’Associazione è stata creata.

Sono di competenza del Consiglio Direttivo tutti i poteri della Legge, dall’'Atto Costitutivo, dallo Statuto o dal regolamento non siano attribuiti all'’Assemblea o al suo Presidente.

 

Art. 25

Il Consiglio Direttivo può delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri.

 

Art. 26

Il Consiglio Direttivo, per il compimento di singoli atti di propria competenza, può delegare il Presidente o due Consiglieri a svolgere qualsiasi attività necessaria per conto dell’'Associazione ed in sua rappresentanza anche in campi diversi da quello strettamente amministrativo.

 

Art. 27

Nell’'esercizio della loro funzione gli amministratori dell’'Associazione sono sollevati da qualsiasi responsabilità personale, ma è fatta salva la responsabilità di realizzare il proprio mandato.

Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

 

CAPO VII

(Regolamento interno)

 

Art. 28

Il Consiglio Direttivo può sottoporre all'’Assemblea Generale un regolamento interno che lo approva a maggioranza dei presenti maggiori di età.



Art. 29    

L’'esercizio sociale ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.
È fatto salvo l’'anno di fondazione dell'’Associazione.

 

 

CAPO VIII

(Patrimonio e bilancio)

Art. 30

      1)      Il patrimonio dell’'Associazione è costituito:

Ø dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'’A.I.T.F..

Ø da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.    

 

      2)      Le entrate dell’'Associazione sono costituite:

Ø dalle quote associative.

Ø dal ricavato dall'’organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse.

Ø da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'’attivo sociale quali ad esempio:

               

 - fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche, occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore.

               

 - contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali.

               

 - erogazioni in denaro ed in natura fatte da privati, imprese ed enti.

 

      3)      Le uscite dell'’Associazione sono rappresentate dalle spese per il suo    buon funzionamento e per il conseguimento delle sue finalità.

 

      4)      Entro 90 (novanta) giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio (rendiconto economico e finanziario) da sottoporre all’approvazione dei soci entro il mese di aprile. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve, non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita della ONLUS, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati ed utilizzati dalla ONLUS per i fini seguiti.

 

Art. 31

Il Consiglio Direttivo o l’'Assemblea Generale può su proposta di questi nominare un Revisore con l'’incarico di verificare i conti sociali esposti a bilancio e di presentare, a loro corredo, un rendiconto ed una relazione illustrativa.

L’'incarico del Revisore ha la durata di cinque anni e potrà venire riconfermato.

L’'incarico del Revisore dei Conti è gratuito, fatto salvo in casi in cui un rimborso spese sia stabilito dall'’Assemblea Generale.

Qualora i proventi superino per due anni consecutivi l'’ammortare di due miliardi di lire, modificato annualmente secondo le modalità previste dall'’Art. 1 co. 3 legge 16.12.1991 n° 398, il bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta da un Revisore iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.

 

Art. 32
Oltre ai casi previsti dalla legge, l’'Associazione si scioglie ove il numero dei soci scenda sotto le tre unità sempre che entro sei mesi non si reca a ricostruire tale pluralità.

 

Art. 33
In caso di scioglimento dell'’Associazione per qualsiasi causa, la liquidazione avviene a mezzo di uno o più liquidatori nominati su proposta del Consiglio Direttivo che stabilisce nel contempo i loro poteri.

Il patrimonio della ONLUS verrà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fine di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’Art. 3, comma 190, della legge 23.12.1996 n° 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Art. 34

Rinvio.

Per quanto non espressamente riportato nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia di ONLUS ed al codice civile.


Presidente: Giuseppe De Munno; C.f. dell’Associazione N° 98071170785; 

Sede: C/o Centro Medico Minerva S.r.l., Piazza Bilotti N° 4, 87100, Cosenza.

    

 

 

 

 

  


 
 Se avete feedback su come possiamo rendere il nostro sito più consono per favore contattaci e ci piacerebbe sentire da voi.
 
 
  Site Map